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Approvazione del regolamento per
l'esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza. (Reggio Decreto
6 maggio 1940, n. 635)
Art. 254. Le guardie particolari giurate
vestono l'uniforme, o, in mancanza portano il distintivo, da approvarsi,
l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del concessionario.
Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata
sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono
adibiti esclusivamente a servizi di investigazione
Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art.
230 del presente regolamento.
Art. 257. La domanda per ottenere la
licenza prescritta dall'art. 134 della legge deve contenere l'indicazione
del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria
azione, della tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento,
dell'organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate,
del turno di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in
caso di malattia, dell'orario e di tutte le modalità con cui il servizio
deve essere eseguito.
Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante
l'assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per
l'invalidità e la vecchiaia.
Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o
ricerche per conto di privati, occorre specificare, nella domanda, anche
le operazioni all'esercizio delle quali si chiede di essere autorizzati,
ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneità.
L'atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte
per la domanda e l'approvazione delle tariffe, dell'organico, delle
mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di
malattia.
Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto
deve essere autorizzata dal Prefetto.
Art. 258. Gli istituti di informazioni
commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115
della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero
raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza
contemplata dall'art. 134 della legge stessa.
Art. 259. Salvo quanto dispone il regio
decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui
all'art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o
di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto
a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar
notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo
i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio
Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le
relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà,
facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i
singoli abbonamenti si riferiscono.
Art. 260. Nel registro di cui all'art. 135
della legge devono essere indicati:
a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le
operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria
identità personale.
Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali,
mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano
nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i
documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario
convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
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